DIRITTO COMMERCIALE
esame e stipula contratti
Secondo l’art. 1321 del Codice Civile, il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Da tale definizione si deduce che il contratto è rapporto, necessariamente bilaterale o plurilaterale, o quantomeno non coincidenti, ed avente di volta in volta la funzione di costituire (nel senso di incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto), regolare (cioè apportare una qualsiasi modifica ad un rapporto già esistente) o estinguere (nel senso di porre fine a un rapporto preesistente) un rapporto giuridico patrimoniale.

I contratti possono essere classificati secondo numerose categorie.
Si distinguono:
contratti tipici e contratti atipici, a seconda che le parti abbiano deciso di utilizzare uno schema negoziale già previsto dal legislatore o se, invece, abbiano deciso di costruire uno schema negoziale nuovo, purché sia diretto a realizzare “interessi meritevoli di tutela” secondo l’ordinamento giuridico.
contratti ad efficacia reale e contratti ad efficacia obbligatoria, a seconda che trasferiscano la Proprietà di una cosa determinata, diritti reali o altri diritti con il semplice consenso legittimamente manifestato o se, invece, creino solo obbligazioni.
contratti consensuali e contratti reali, a seconda che si concludano con il semplice consenso manifestato o se, invece, necessitino della consegna materiale della cosa al fine della valida stipulazione.
contratti con prestazioni a carico di una sola parte o contratti unilaterali e contratti a prestazioni corrispettive; i primi prevedono che solo una delle parti del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa, laddove i secondi prevedono uno scambio di prestazioni (questi ultimi vengono anche detti “sinallagmatici”, dal nome dello scambio corrispettivo, il cosiddetto sinallagma).
contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito; i primi sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto, i secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio.
contratti associativi e contratti di scambio; i primi vedono tutte le parti del contratto concordi al fine di realizzare un interesse comune (ad es. contratto di società), i secondi vedono le parti in conflitto di interessi, volendo ciascuna di esse massimizzare la propria utilità ritraibile dalla pattuizione (ad es. compravendita).
contratti solenni o formali e lt contratti a forma libera, a seconda che sia stata espressamente prevista una forma specifica per la loro stipulazione o meno.
contratti aleatori e contratti commutativi a seconda che il valore concreto della prestazione e della controprestazione dipenda da un fattore di incertezza (ad es. scommessa) ovvero che non implichi l’assunzione di un rischio in quanto le parti sanno, fin dal momento in cui concludono il contratto quale sarà l’entità dello svantaggio e del vantaggio conseguito con il contratto
contratti di durata e lt contratti istantanei, a seconda che essi regolino un rapporto destinato a durare nel tempo, con una pluralità di prestazioni e controprestazioni (ad es. contratto di utenza telefonica) o se, invece, regolino un rapporto che si svolge in un solo momento (ad es. compravendita).
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto è contemporaneamente un atto giuridico (crea un rapporto) e un regolamento (disciplina il rapporto). Ove vi fossero dei conflitti da dirimere nascenti dall’ipotesi in cui vi siano una pluralità di aventi causa dallo stesso autore tra cui sia sorto un conflitto, questi si risolve ricorrendo a criteri espressamente stabiliti a seconda che si tratti di un acquisto di un diritto: immobiliare (primo che ha trascritto l’atto); mobile (che ha ricevuto il possesso in buona fede); credito (chi primo ha notificato la cessione al debitore); personale di godimento (chi lo ha conseguito per primo). Ove questi criteri non siano applicabili la regola è quella della priorità nella conclusione del contratto. Alcune volte il contenuto volontario dell’atto può essere integrato da alcune clausole consuetudinarie inserite perché ad esempio tipiche di determinati mercati (integrazione del contenuto negoziale); tale integrazione può essere riferita anche agli effetti del contratto: principalmente per volontà delle parti ma qualora questi non vi abbiano provveduto si ricorre alla legge; laddove anche quest’ultima sia lacunosa si ricorre agli usi od infine al criterio dell’equità.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge come previsto, ad esempio, all’art. 1401 c.c. “Riserva di nomina del contraente” ove è previsto che “nel momento della conclusione del contratto (1326) una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.” (Contratto per persona da nominare)
L’espressione “il contratto ha forza di legge tra le parti” significa che le parti non possono sottrarsi al dovere di osservare il contratto, secondo il tenore di esso nel suo complesso e nelle sue singole parti. Chi tra i contraenti risulta inadempiente ne sopporta la responsabilità. Il vincolo contrattuale resta in vita per tutto il tempo del contratto.

Lo studio Legale Aliventi  ha raggiunto negli anni un elevata competenza in nella redazione e valutazione della contrattualistica , in particolare nella redazione di contratti di locazione, redazione regolamenti per condomini, regolamenti societari , scritture private , redazione contratti di collaborazione  e disciplina dei rapporti interni, contratti di comodato ecc….